Controlli sul Patrimonio Mobiliare posseduto.
In merito ai dati relativi al patrimonio mobiliare posseduto, come
già comunicato con il messaggio n. 96 del 13 gennaio 2020 INPS, a
decorrere dal 1° gennaio 2020 viene effettuato un controllo automatico,
sulla base dei dati contenuti nell’Archivio dei rapporti gestito
dall’Agenzia delle Entrate, volto a riscontrare se vi sia corrispondenza
tra quanto indicato nella DSU e quanto risulta nell’Archivio stesso.
In particolare, è oggetto di controllo il valore del patrimonio mobiliare
complessivo del nucleo e, qualora siano rilevate delle omissioni o
difformità, saranno riportate, nella sezione delle annotazioni
dell’attestazione ISEE, le informazioni dei componenti per i quali sono
state rilevate tali omissioni o difformità (art. 4, comma 2, del D.M.
9 agosto 2019).
Nello specifico, in presenza di omissioni o difformità saranno riportati
nelle annotazioni dell’attestazione ISEE le seguenti informazioni:
- i codici fiscali dei componenti per i quali sono state rilevate le omissioni o difformità;
- l’elenco dei rapporti finanziari esistenti nell’Anagrafe dei rapporti;
- il codice fiscale dell’operatore finanziario e la sua denominazione (Banca, Poste italiane, ecc.);
- la data di inizio e l’eventuale data di fine dei rapporti finanziari.
Tanto premesso, a seguito degli esiti dei controlli effettuati nei primi
giorni dell’avvio delle nuove modalità di controllo sul patrimonio mobiliare,
è emersa una problematica in presenza di conti titoli e di Società di Gestione
del Risparmio (SGR), ossia in presenza di fondi certificati contemporaneamente
dall’Istituto di credito e dalla SGR, pur trattandosi, in tutto o in parte,
delle medesime attività. Infatti, entrambi gli operatori finanziari sono tenuti
a comunicare all’Agenzia delle Entrate i rapporti finanziari gestiti per conto
dei cittadini.
Ne consegue che in fase di controllo del patrimonio mobiliare i valori
inevitabilmente non coincidono con quelli dichiarati in DSU.
L’Agenzia delle Entrate e l’Inps hanno adottato a decorrere dalla metà di
marzo 2020, laddove possibile, criteri di neutralizzazione automatica
della duplicazione degli importi. Gli utenti interessati, pertanto,
potranno presentare una nuova DSU al fine di ottenere una attestazione
ISEE senza difformità.
Qualora, nonostante l’applicazione di tali criteri di neutralizzazione,
risultassero delle omissioni o difformità, come già chiarito in linea
generale al paragrafo 6 del citato messaggio n.96/2020, il cittadino dovrà
presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione
ISEE recante le omissioni o difformità, documentando all’Ente erogatore la
correttezza dei dati dichiarati per il riconoscimento o la continuazione del
beneficio, come previsto all’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. 5 dicembre
2013, n. 159.
In tali casi, la documentazione da esibire è sia quella rilasciata dall’Istituto
di credito che quella della SGR, dalle quali risulti sostanzialmente la
consistenza del medesimo patrimonio mobiliare.