CURA ITALIA – AGENZIA DELLE ENTRATE

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CURA ITALIA – AGENZIA DELLE ENTRATE
Indicazioni sui contenuti del decreto meglio noto come “Cura Italia”.

Premesso che al momento la situazione è ancora fluida e si è in attesa di ulteriori indicazioni ed interpretazioni, di seguito vengono riportati alcuni provvedimenti di sicuro interesse per il CAF e per la complessa e determinante attività di gestione dei 36 ter.

Il concetto abusato in questi giorni è stato “SOSPENSIONE DEI TERMINI” ed in effetti questa si è realizzata.

I concetti da chiarire sono due:
SOSPENSIONE; questa interessa (per quel che è l’oggetto della presente circolare) le attività di accertamento e attività connesse esperite dagli uffici finanziari e quelle di riscossione.
TERMINI; cioè il periodo interessato dalla sospensione, che viene individuato (sempre salvo possibili proroghe in funzione dell’evoluzione da contagio COVID-19) nel periodo che va dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

Concretamente significa che nel periodo che ricade al secondo punto, sono sospesi i termini relativi a:
  • l’attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici;
  • La fornitura di risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa (in particolare, è sospeso il termine di 30 gg. per l’integrazione delle istanze ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 156/2015 – che per il CAF invece sappiamo essere di 60 gg.).
Come intuibile la sospensione interessa anche l’attività di riscossione da parte dell’agente. Ne consegue che anche per le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e agli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali è prevista la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

In questo caso, i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi, entro il 30 giugno 2020.

Non si procede, comunque, al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Inoltre, viene previsto il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento:
  • del 28 febbraio 2020, relativo alla rottamazione ter (esempio solo di scuola perché sappiamo che il mancato pagamento avrebbe fatto decadere la rottamazione perciò a meno che non si fosse nell’effettiva impossibilità di onorare l’impegno è da ritenere che tutti i soggetti beneficiari avessero comunque tempestivamente operato i versamenti, per questi come scritto sopra, non sarà possibile ottenere il rimborso di quanto versato);
  • del 31 marzo 2020 in materia di saldo e stralcio.
Seguiranno altre circolari con oggetto i provvedimenti per le famiglie e le aziende relativamente alle quali ed al noto differimento dei termini di versamento delle imposte, tributi e tasse.

Si chiarisce che la sospensione generalizzata al 31 maggio dei termini di versamento delle imposte, tributi e tasse, opera, con riferimento alle aziende più colpite dagli effetti del COVID-19 ed individuate all’interno del decreto (esempio: aziende turistiche, sportive ecc..ecc..) ma attenzione non tutte quelle obbligate a chiudere, perché sappiamo che ora la chiusura è sostanzialmente generalizzata.