Indicazioni sui contenuti del decreto meglio noto come “Cura Italia”.
Premesso che al momento la situazione è ancora fluida e si è in attesa
di ulteriori indicazioni ed interpretazioni, di seguito vengono riportati
alcuni provvedimenti di sicuro interesse per il CAF e per la complessa e
determinante attività di gestione dei 36 ter.
Il concetto abusato in questi giorni è stato “SOSPENSIONE DEI TERMINI” ed
in effetti questa si è realizzata.
I concetti da chiarire sono due:
SOSPENSIONE; questa interessa (per quel che è l’oggetto della presente
circolare) le attività di accertamento e attività connesse esperite dagli
uffici finanziari e quelle di riscossione.
TERMINI; cioè il periodo interessato dalla sospensione, che viene
individuato (sempre salvo possibili proroghe in funzione dell’evoluzione
da contagio COVID-19) nel periodo che va dall’8 marzo 2020 al 31 maggio
2020.
Concretamente significa che nel periodo che ricade al secondo punto, sono
sospesi i termini relativi a:
- l’attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici;
- La fornitura di risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa (in particolare, è sospeso il termine di 30 gg. per l’integrazione delle istanze ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 156/2015 – che per il CAF invece sappiamo essere di 60 gg.).
Come intuibile la sospensione interessa anche l’attività di riscossione
da parte dell’agente. Ne consegue che anche per le cartelle di pagamento
emesse dagli agenti della riscossione, nonché agli avvisi di accertamento
esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e agli avvisi di addebito
emessi dagli enti previdenziali è prevista la sospensione dei termini dei
versamenti, scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31
maggio 2020.
In questo caso, i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza
l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il
mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi, entro il
30 giugno 2020.
Non si procede, comunque, al rimborso di quanto eventualmente già versato.
Inoltre, viene previsto il differimento al 31 maggio 2020 del termine di
versamento:
- del 28 febbraio 2020, relativo alla rottamazione ter (esempio solo di scuola perché sappiamo che il mancato pagamento avrebbe fatto decadere la rottamazione perciò a meno che non si fosse nell’effettiva impossibilità di onorare l’impegno è da ritenere che tutti i soggetti beneficiari avessero comunque tempestivamente operato i versamenti, per questi come scritto sopra, non sarà possibile ottenere il rimborso di quanto versato);
- del 31 marzo 2020 in materia di saldo e stralcio.
Seguiranno altre circolari con oggetto i provvedimenti per le famiglie e le
aziende relativamente alle quali ed al noto differimento dei termini di
versamento delle imposte, tributi e tasse.
Si chiarisce che la sospensione generalizzata al 31 maggio dei termini di
versamento delle imposte, tributi e tasse, opera, con riferimento alle aziende
più colpite dagli effetti del COVID-19 ed individuate all’interno del decreto
(esempio: aziende turistiche, sportive ecc..ecc..) ma attenzione non tutte
quelle obbligate a chiudere, perché sappiamo che ora la chiusura è sostanzialmente
generalizzata.